Nel
gennaio del 1889 il Direttore del momento, un certo Zanella, informava
il Sindaco di Murlo d'impiegare per lavori esterni alcuni ragazzi di
età tra i dodici e quindici anni, "non tanto per bisogno
effettivo di lavorazione ma piuttosto per soddisfare alle richieste
dei loro genitori".
Quanto di vero potesse esserci in simili affermazioni non è dato
di sapere tenuto conto della situazione economica nella quale versava
la Società e soprattutto nella frase ambigua a chiusura della
lettera :
"Nella certezza ch'Ella vorrà prendere nota di tale dichiarazione
mi pregio dichiararmi con tutta la stima..." nella quale sembra
potersi ravvisare la volontà di precostituirsi una giustificazione
visto l'impiego di fanciulli a più buon mercato ed in numero
suscettibile di variazione da quindicina a quindicina, in luogo di operai
a costo maggiore e di minor flessibilità in caso di assunzione
o di licenziamento.
Interessante risulta però l'annotazione apposta in calce alla
lettera da parte dell'Amministrazione Comunale dove, riportando gli
estremi di un articolo del regolamento per il lavoro minorile, si asserisce
quanto segue: "per gli addetti ai mulini di calce il lavoro
non può essere più di 8 ore".
Questo voleva poter dire due cose:
- il lavoro ai mulini per la sua natura doveva rivestire carattere di
particolare pericolosità per la salute di chi lo praticava;
- voler ricordare al datore di lavoro di non eccedere oltre il limite
delle otto ore come, probabilmente, era consuetudine comportarsi. (25)
Nei giorni seguenti l'Amministrazione Comunale chiese alla Direzione
delle Miniere di far ripresentare in Segreteria, a norma dell'art. 3
del regolamento del 17 settembre 1886, e in data da destinarsi, i fanciulli
ivi impiegati, sprovvisti di libretto e non ancora regolarizzati per
temporanea mancanza degli stampati.
Richiedeva inoltre un elenco dei fanciulli stessi per intestare loro
i libretti da trasmettere poi al Medico Condotto che avrebbe dovuto
seguirli.
La pratica venne espletata la domenica 3 febbraio 1889 dall'allora Medico
Condotto dottor Lini. (26)
Nel luglio dello stesso anno dalla Prefettura della Provincia di Siena
venne fatto invito a tutti i Sindaci d'inviare un elenco dettagliato
di persone o ditte le quali, nell'ambito del territorio comunale stessero
esercitando attività estrattive o gestendo officine metallurgiche
destinate alla elaborazione ed al trattamento di sostanze minerali e
metalli non trascurando di precisare la località dove si trovavano
istallate.
Aggiungeva inoltre di conservarne copia in segreteria sulla quale registrare
ogni variazione sia per cessazione, sia per installazione di nuove industrie
e di darne immediatamente comunicazione alla Prefettura.
Ed infine d'inviare entro il mese di gennaio di ogni anno la stessa
copia aggiornata al Corpo Reale delle Miniere di Firenze, e di farlo
anche se non vi fossero state variazioni. (27)
In risposta alle richieste formulate dalla Prefettura, venne rimessa
a questa una nota nella quale figurava unicamente la Miniera di Lignite
di Murlo che a quella data veniva esercita dalla concessionaria "Società
Generale Italiana per l'industria delle Ligniti, nelle "Macchie
di proprietà dei sigg. Ferretti e Taddei (in zona) Pratacci".
Nella risposta data alla Prefettura con il riferimento ai Pratacci,
quale unico luogo di estrazione della lignite, è implicita
l'ammissione dell'avvenuto abbandono da parte della concessionaria delle
coltivazioni in galleria per dedicarsi principalmente a quelle presso
i cantieri a cielo aperto. (28)
L'intensificarsi di richieste d'informazioni da parte dei vari Enti
in merito a statistiche ed alla osservanza di disposizioni inerenti
la sicurezza sul lavoro e l'impiego della mano d'opera, denota la volontà
da parte del giovane Stato di mettere ordine nel campo della ricerca
mineraria e su tutte le attività collaterali nell'intento di
assumere la conoscenza, consistenza e controllo delle risorse presenti
sul territorio nazionale.
A tal proposito, a fine luglio 1889, il Sindaco del comune di Murlo,
su sollecito della Prefettura, chiede alla Direzione della miniera se
sia stato ottemperato a quanto disposto dalla nota di sollecito del
31 maggio 1889 in merito all'acquisto di lampade di sicurezza e di apparecchi
respiratori da usarsi in galleria, e "se fosse stato attuato
a regola d'arte e con le dovute cautele il piano dei lavori direttamente
indicato dalla Direzione Generale delle Miniere."
In quell'occasione, e con modi assai garbati il Sindaco faceva rilevare
di non essere stato dato seguito alcuno alle richieste della nota menzionata.
Poiché simile comportamento si era rivelato comune a tanti altre
industrie praticavanti (sic) la stessa attività, "il
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio aveva impartito tramite
le Prefetture ordini pressanti ai Sindaci affinché richiamassero
i proprietari ed esercenti di cave e miniere all'esatta osservanza del
Regolamento 23 Dicembre 1865 n°2716 e perché, essi stessi,
quali Ufficiali di Governo, praticassero una vigilanza continua ed attenta
allo scopo di garantire la sicurezza delle persone, degli edifici, delle
strade e dei corsi d'acqua."
Questa volta la direzione delle miniere nella persona del suo direttore
Carlo Pezzuti rispose tempestivamente facendo presente l'avvenuto riscontro
alla nota del 31 maggio 1888, dall'allora direttore Ing. Pirckher. Questi
aveva risposto il giorno susseguente dando la richiesta assicurazione
dell'avvenuto acquisto degli apparecchi di sicurezza. Per quanto concernente
i piani dei lavori, gli stessi erano stati continuamente tenuti aggiornati
e spediti regolarmente all'Ufficio Regie Miniere.
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La
risposta da parte delle miniere concludeva con la seguente frase:
"Modestia a parte, posso asserire che la Società non trascura
mezzo onde porre il suo personale per quanto possibile, al coperto da
eventuali disgrazie." (29)
Si ritiene utile dare uno stralcio del decreto sopra menzionato:
Stralcio del "Decreto 23 Xmbre 1865 N°2716"
- Regolamento per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere.
Detti (articoli) raccolti dalle leggi:
Art. 2 La vigilanza Governativa
è diretta a garantire la sicurezza delle persone, edifizi e strade.
Art. 3 Gli ingegneri delle miniere ed altri pubblici funzionari
a ciò delegati hanno il diritto di visitare le miniere, cave e
officine. I proprietari ed esercenti hanno l'obbligo di agevolare loro
tali visite e fornire i dati e informazioni. In casi di rifiuto i predetti
uffiziali potranno invocare la forza.
Art. 4 Gli uffiziali lasciano all'esercente un istruzione scritta
dei provvedimenti da osservarsi.
Art. 5 Le prescrizioni sono notificate con il messo dal Sindaco.
Se l'esercente trascura di uniformarsi, l'adempimento è provocato
d'ufficio.
Art. 12
Si devono tenere presso le miniere, cave e stabilimenti che ne dipendono
i mezzi di soccorso necessari.
Art. 14 In caso d'urgenza il Sindaco dà provvedimenti indispensabili,
e le opere saranno a carico degli esercenti della miniera.
Correva
ormai l'anno 1890 e con esso, come risulta dalle poche notizie reperite,
veniva a riscontrarsi un maggior interessamento da parte dello Stato per
il riordino di quelle considerate come "risorse primarie" manifestate
concretamente con una pressante domanda di dati alle Amministrazioni locali.
Il Corpo Minerario di Firenze, il 18 febbraio di quell'anno, al fine di
compilare la statistica quinquennale delle cave e delle fornaci richiedeva:
"un elenco delle fornaci esistenti nel comune, cioè delle
fornaci da calce, gesso, cemento, laterizi, terre cotte e delle fabbriche
di vetri, conterie, stoviglie, ceramiche ed oggetti di cemento."
corredate di dati esplicativi quali:
1°. - La natura dei prodotti di ciascuna di tali fornaci o fabbriche,
distinguendo le fornaci a fuoco continuo dalle intermittenti;
2°. - Le località dove le fornaci o fabbriche si trovano;
3°. - Le Ditte esercenti.
Il 4 marzo successivo la Società per l'Industria delle Ligniti
Italiane, per mezzo del suo Direttore ing. Carlo Pezzuti, rispondeva elencando
nel modo seguente le risposte:
"Pregiomi rimettere alla S.V.Ill.ma le indicazioni
richieste dal Regio Corpo Miniere a seconda del questionario trasmessomi
che restituisco.
Ditta esercente: Società Generale per l'industria delle
Ligniti Italiane;
Località ove trovasi la fabbrica ecc.: Comune di Murlo;
Natura dei prodotti: Calce idraulica e cemento; di N°11 forni
a fuoco intermittente;
Cave esistenti nel Comune: Cava di Calcare per fabbricazione Calce
e Cemento;
Miniere: Miniera lignitifera di Murlo. (30)
Da queste poche notizie si ha il quadro dell'attività della miniera
a quel momento con particolare evidenza del numero delle fornaci attive.
La situazione indicata potrebbe far supporre una produzione piuttosto
interessante nel campo delle calci e dei cementi anche se risulta inspiegabile
il mancato riferimento a quella dei laterizi, tenuto conto della esistenza
nel questionario rimesso da parte del Corpo Minerario di Firenze di una
richiesta specifica in tal senso. Sembra quindi piuttosto improbabile
essersi trattato di dimenticanza dal momento che l'Amministrazione Comunale,
in possesso della copia per conoscenza, avrebbe potuto far rilevare la
mancata dichiarazione e quindi far apportare le dovute correzioni. Ne
consegue il ragionevole dubbio per una temporanea sospensione della fabbricazione
dei laterizi dovuta, probabilmente a limitate disponibilità di
combustibile. Tenendo poi conto doversi trattare di una fornace tipo Hoffman
e quindi a ciclo continuo, risulta ancora più sintomatica e grave
la decisione per l'interruzione dell'attività poiché per
riattivarla e portarla a giusto regime sarebbero occorse diverse settimane
di preparazione. Naturalmente sono solo supposizioni, ma non esistono
prove a dimostrazione di non poterne fare. Ad avallare tale supposizione
esistono anche i ripetuti solleciti da parte della Prefettura a rimettere
ad essa ed al Corpo Minerario di Firenze le informazioni richieste, vista
l'insistenza di quest'ultimo nel dichiarare di non averne ricevute a suo
tempo e la risposta visibilmente polemica dell'Amministrazione Comunale
con la rimessa diretta d'informazioni al Corpo Minerario e avviso di trasmissione
dati alla Prefettura, per conoscenza. Ebbene, anche in questa replica
di scambio di dati, nel puntualizzare l'inesistenza nell'ambito comunale
di fabbriche di vetro e terraglie, non si menziona la fornace per laterizi
anche se si fa accenno all'esistenza di: "qualche altra fornace di
nessuna importanza di Calce e Laterizi." (31)
(continua)
NOTE:
(25). Società Generale per l'industria delle
Ligniti Italiane n°97/5 -8/1/1889- Lavoro dell'infanzia - ACM
(26). Società Generale per l'industria delle Ligniti Italiane
194/5 del 2/2/1889 - Libretti sanitari fanciulli - ACM
(27). Prefettura della Provincia di Siena- Div.4 N°550/4338-16/7/1889
- Cave, torbiere ed officine Metallurgiche - ACM
(28). Comune di Murlo - Invio nota 27 Luglio 1889 - Elenco - ACM
29). Società Generale per l'industria delle Ligniti Italiane
- 1109/5 del 30/7/1889 - Apparecchiature di sicurezza - ACM
30). Società Generale per l'industria delle Ligniti Italiane-
n° 341 del 4/3/1890 - Statistica miniere, cave e fornaci -
ACM
31). Comune di Murlo- 829/5_ 21/6/1890 - Statistica Miniere
- ACM
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