MURLOCULTURA n. 5/2006


Associazione Culturale di Murlo
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La redazione di Murlo Cultura ha ritenuto fare cosa utile presentando una rubrica nella quale vengano presi in esame casi di normale quotidianità abitualmente affrontati dal cittadino senza essere al corrente delle norme vigenti che li regolano.
La conoscenza di qualcuna di queste norme potrà, forse evitare al cittadino ignaro, d’incappare senza volerlo in guai dai quali farà poi fatica a venire fuori.


RUBRICA DI
EDUCAZIONE CIVICA

di Zan-Zara
Si può abbattere liberamente una pianta ad alto fusto seccata?
“Abitualmente, ciascuno abbatte gli alberi del proprio giardino o fondo agricolo senza richiedere alcun permesso o fare alcuna comunicazione, ritenendo che ciò sia nei suoi diritti di proprietario.
In realtà per abbattere un albero, anche se di proprietà, occorre essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal proprio Comune. Spesso, inoltre, nello stesso posto in cui sorgeva l’albero sradicato viene imposto di piantarne un altro. Meglio informarsi, perciò, in Municipio presso gli appositi sportelli.”

E se la pianta si è essiccata a seguito di lavori pubblici effettuati dal Comune o dall’Azienda Comunale?
“E’ comunque necessaria una autorizzazione. 
L’Azienda Comunale è tenuta in tal caso a pagare i costi dell’abbattimento e della nuova piantagione, perché nei confronti della comunità ha l’obbligo dell’esatta prestazione dedotta nell’obbligazione di svolgere un servizio, quindi risponde ai sensi dell’art. 1223 Codice Civile.
Il Comune, come Ente pubblico, qualora non si ritenga responsabile contrattualmente verso i cittadini (come qualcuno scrive), è comunque responsabile ai sensi del 2043 del Codice Civile, cioè per danno ingiusto, come ci dice la Cassazione in Sent. 500/1999.

Sugli apparecchi domestici e sui giocattoli, è sufficiente che esista il marchio CE o è meglio che sia presente anche un marchio di un certificatore di qualità?
“La marcatura CE deve essere riportata su tutti i prodotti messi in commercio in Europa. Però, mentre il produttore europeo deve presentare la documentazione tecnica, chi importa il prodotto invece ha solo l’obbligo di autocertificare il fatto che il prodotto che arriva in Europa è stato costruito secondo le normative UE, senza dover presentare apposita documentazione, per ottenere il marchio CE.
Per questo è molto facile andare all’esterno del territorio comunitario per produrre ed entrare in Europa ed ottenere il marchio necessario per la vendita.
Per questo è bene acquistare apparecchi o giocattoli che risultino prodotti in UE, e che non riportino solo il marchio CE.
Quanto ai marchi di qualità, specialmente quelli italiani, esprimo le mie forti perplessità.
In primo luogo bisogna distinguere i marchi di qualità di processo produttivo da quelli di prodotto.
Quelli di processo garantiscono che la produzione è avvenuta secondo un procedimento codificato e standardizzato all’interno dell’azienda, introducono un processo di controllo di gestione della fase produttiva (per dirla in gergo tecnico), ma non garantiscono la bontà del prodotto!
In ultimo tutti i marchi di qualità rilasciati e che noi leggiamo sui prodotti si dicono “di parte terza”, perché vengono eseguiti da un ente certificatore nazionale che deve avere una caratteristica di indipendenza e terzietà nei confronti del produttore (garantita dal rispetto di certi requisiti). Ma attenzione: l’ente certificatore viene retribuito dallo stesso produttore che riceve il certificato; è difficile, pertanto, che un giudice sia imparziale, quando viene retribuito dallo stesso soggetto sottoposto a giudizio.
Quindi se il produttore o distributore hanno ottenuto oltre al marchio CE qualche altro marchio di qualità, questi faranno bella mostra di sé, ma sempre meglio è acquistare prodotti di buona marca, presso rivenditori autorizzati.

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